Aviazione Leggera On Line Il grande sito dell'aviazione sportiva italiana |
---|
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTA la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l’istituzione dell’Ispettorato generale dell’aviazione civile;
VISTA la legge 31 ottobre 1967, n. 1085 con la quale I’Ispettorato generale dell’aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell’aviazione civile;
VISTO l’art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985. n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
CONSIDERATA la necessità di operare alle normative internazionali anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria «Ultra leggeri»;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo».
CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e quelle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;
Decreta:
Il testo dell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo», è sostituito dal seguente:
CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg 80.
2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg 100.
Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;
b) massimo al decollo non superiore a Kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h.
4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h.
5) L’attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell’attivita’ preparatoria, consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
È altresì consentito l’uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell’Areo club d’Italia;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero».
Roma, 19 novembre 1991
Il Ministro: Bernini
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 1O, comma 3. del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate e delle quali restano invariati il valore e l’efficenza.
Note alle premesse:
Il testo dell’art. 1 della Mc 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo è il seguente:
«Art. 1.— Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, semprechè compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell’art. 743 codice navale.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell’allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all’allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all’evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo».
— Il D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
CONSIDERATA l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione al seguente decreto;
Emana:
il seguente regolamento
Art. 1
1. L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all’attività.»
Art. 2
1. L’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.404, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall’Aereo Club d’Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell’apparecchio.
3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell’apparecchio indipendente dalla colorazione che potrà essere modificata;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato.
La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.
4. L’Aereo Club d’Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione.
L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull’apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aereo Club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3. (lettera b)
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell’apparecchio.».
Art. 3
1. L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L’attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad un’altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo di centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo.
È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministro dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministro della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all’Aero Club d’Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell’aviazione civile, competente per la valutazione finale e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione.
6. (abrogato)È vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo.».
Art. 4
1. L’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti -Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Possono aspirare al rilascio dell’attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.
4. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l’inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.
5. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia, nell’attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.
6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d’idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.
7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l’attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell’Aeroclub nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all’attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall’autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall’Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto.».
Art. 5
1. L’art. 16 decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità). - 1. L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest’ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero Club d’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.».
Art. 6
1. L’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1. I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall’assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo munito di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
3. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell’apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.».
Art. 7
1. L’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinché si possa considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persone e lire 1 miliardo per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore ai mesi 6;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall’assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 28 aprile 1993
Il Presidente della Repubblica
Scalfaro
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro dei Trasporti
Tesini
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Nota all’art. 1:
- L’art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n.438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987.
2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell’11 luglio 1986».
Nota all’art.2:
- L’art. 5 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, cosi recitava:
«Art. 5 (Identificazione degli apparecchi). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.»
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero club d’Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario di domanda incarta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso:
b) dichiarazione del proprietario, autentica nelle forme di legge, della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106. e successive modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza di motore, potenza del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell’apparecchio.
Dovrà inoltre essere riportata l’identità della compagnia assicuratrice.
3. L’Aero club d’Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione.
L’Aero club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obbiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile sull’apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse modalità proposte per l’iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).
9. L’Aero club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell’apparecchio».
Nota all’art. 3:
- L’art. 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L’attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal terzo comma, l’attività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui secondo comma è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi si specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e militari».
Nota all’art. 4:
- L’art. 12 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 12 (attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall’Aero club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero club d’Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare in certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di origine.
4. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero club d’Italia, nell’attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età».
Nota all’art. 5.
- Nota all’art. 16 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità). - 1. L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri approvati dal Ministro dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero club d’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale inferiore a lire 300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi».
Nota all’art. 6:
- L’art. 21 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in circolazione se non siano coperti da assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di un urto o collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell’apparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui e tenuto ad accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.
3. L’Aero club d’Italia , su richiesta di chi si dichiari danneggiato, provvederà a fornire l’informazione relativa all’idoneità della compagnia assicuratrice dell’apparecchio danneggiante».
Nota all’art. 7.
- L’art. 22 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinché di possa considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa del’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente in danneggiato, a richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferire a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili».